Guida ai Servizi


Nomina di un curatore per eredità giacente
Cos'èSe il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità. 
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è iscritto nel registro delle successioni. Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione. 
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. 
Se però qualcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità. Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata. 
L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice, il quale, quando lo crede opportuno, può fissare al curatore termini per la presentazione dei conti della gestione e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore. 
Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice. 
La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti. 
La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.
Costi

Contributo unificato: 98,00

Diritti: 27,00