Guida ai Servizi


Amministratore di Sostegno
Cos'èE' un istituto nuovo, introdotto dalla legge n. 6/2004, finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di una menomazione fisica oppure psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi. 
In concreto, significa sostenere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, affiancandogli un "amministratore", con compiti più o meno estesi, senza in questo modo limitare la capacità di agire del soggetto beneficiario ed evitando, pertanto, ove possibile, di ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione. 
L'amministrazione di sostegno, dunque, rappresenta, attualmente, il rimedio ordinario da utilizzare per le persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi. 
L'interdizione e l'inabilitazione, al contrario, rappresentano, ormai, strumenti eccezionali e residuali, cui ricorrere soltanto nel caso in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a proteggere adeguatamente la persona. 

L'amministratore 
L'Amministratore di sostegno non ha un generale potere di assistenza e rappresentanza, ma ha solo quei poteri che gli vengono conferiti dal Giudice Tutelare con il decreto. 
Poteri dell'amministratore e limiti del beneficiario con il decreto, infatti, vengono indicati, il Giudice Tutelare specifica gli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore. 
Il Giudice ha così la possibilità di emettere un provvedimento personalizzato, "su misura", che risponda il più possibile alle esigenze dell'amministrato, sia sotto il profilo patrimoniale che personale. 

Soggetti che possono essere nominati 
Amministratore di sostegno: 
• il coniuge non legalmente separato o il convivente; 
• i parenti entro il 4° grado; 
• la persona designata nel testamento dal genitore superstite; 
• il rappresentante legale dei soggetti di cui al Titolo II del Libro Primo del C.C. (e cioè fondazioni ed associazioni, anche non dotate di personalità giuridica, ad eccezione di quegli enti che hanno in cura o in carico la persona, per evitare un conflitto di interesse fra chi si prende cura e chi deve vigilare sulla cura); 
• un volontario; 
• un professionista. 

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. L'amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. 
Deve essere, inoltre, sempre autorizzato dal Giudice Tutelare prima di compiere alcun atto di straordinaria amministrazione.
ComeA chi indirizzare la richiesta 
Il ricorso deve essere presentato su apposito modulo al Giudice Tutelare, anche (secondo la maggior parte dei Tribunali italiani) senza l'assistenza di un legale . 
Il Giudice Tutelare fissa l'udienza per sentire personalmente la persona interessata alla tutela, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze di tutela, dei bisogni e delle richieste della persona incapace. 
La Cancelleria del Giudice Tutelare notifica il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, in busta chiusa, alla persona incapace. 
E' compito di colui che presenta il ricorso, invece, di provvedere a informare i parenti. All'udienza il Giudice Tutelare esamina l'incapace e può disporre tutti gli accertamenti di natura medica e non, che ritiene utili ai fini della decisione. 
Al termine dell'istruttoria il giudice emette il decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno. 
L'incarico può essere anche a tempo indeterminato.
DoveCancelleria Volontaria Giurisdizione
Costi

- Contributo Unificato:Esente 

- Diritti: 27,00 euro in marca da bollo 
- Diritti di copia in marca da bollo  in base al numero delle pagine richieste 
Leggi e RegolamentiNormativa di riferimento: art. 404 e segg. cod. civ. Legge 9 gennaio 2004 n. 6