Cos'è | La donna minorenne, che, nei casi previsti, intenda praticare l'interruzione della gravidanza, deve avere l'assenso dei genitori o del tutore. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando: a) vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela; b) oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso c) oppure esprimano pareri tra loro difformi il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, a cui la donna a sua scelta può rivolgersi per l'espletamento della prescritta procedura, rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti la urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della donna minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano la interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
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