L'atto di disposizione e destinazione dell'organo è ricevuto dal giudice del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto. La donazione dell'organo è autorizzata a condizione che il donatore abbia raggiunto la maggiore età, sia in possesso della capacità di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta. Il giudice accerta l'esistenza di tali condizioni nonché che il donatore si è determinato all'atto della donazione di un rene liberamente e spontaneamente e quindi redige per iscritto le relative dichiarazioni. Il giudice accerta anche l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale che il direttore dell'Istituto autorizzato al trapianto, con i suoi collaboratori e con la partecipazione di un medico di fiducia del donatore, provvede a redigere e che deve attestare l'idoneità del donatore anche sotto l'aspetto della istocompatibilità nonché l'esistenza della indicazione clinica al trapianto nel paziente. Eseguiti tutti gli anzidetti accertamenti il giudice può concedere, con decreto da emettersi entro tre giorni, il nulla osta all'esecuzione del trapianto. In caso contrario ed entro lo stesso termine, dichiara, con decreto motivato, il proprio rifiuto. Contro tale decreto si può proporre reclamo con ricorso al Tribunale, che si pronuncia in camera di consiglio.
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