Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto con provvedimento del
Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, del Comune di residenza (o del Comune dove la persona momentaneamente si trova). Il provvedimento deve essere firmato dal Sindaco (o da un suo delegato) entro 48 ore dalla richiesta avanzata da un medico qualsiasi e convalidata da un medico della struttura pubblica (generalmente l'Ufficiale Sanitario). Contemporaneamente, e comunque entro le 48 ore successive, il Sindaco deve comunicare al Giudice Tutelare del locale Tribunale il provvedimento di TSO affinché, assunte le necessarie informazioni, lo convalidi.
In mancanza di convalida, che deve essere effettuata entro le 48 ore successive, il provvedimento di TSO decade. Il Giudice Tutelare può anche non convalidare il provvedimento annullandolo. Il TSO ha per legge la durata di 7 giorni. E' possibile che il sanitario responsabile richieda una proroga del trattamento formulando tempestivamente una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, che a sua volta deve informarne il giudice tutelare per la convalida negli stessi tempi e nelle stesse forme sopra dette.
Analogamente il sanitario deve comunicare eventuali modifiche sulla necessità e sulla praticabilità del trattamento.
Revoca e modifica del provvedimento di T.S.O. Chiunque (la persona sottoposta al trattamento, un congiunto o un estraneo) può chiedere al sindaco la revoca o la modifica del provvedimento di TSO. Il sindaco deve pronunciarsi entro dieci giorni. La sua decisione deve essere comunicata al Giudice Tutelare per la eventuale convalida negli stessi tempi e nelle stesse forme sopra dette.
Tutela giurisdizionale Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o chiunque vi abbia interesse può, inoltre, proporre al tribunale ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla scadenza del termine per la convalida da parte del giudice tutelare, il sindaco può proporre analogo ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e possono farsi rappresentare da persona
munita di mandato, scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti, nonché al pubblico ministero.
Il presidente del Tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensione il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte d'ufficio o richieste dalle parti.
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