La procedura si apre con la nomina, da parte del Tribunale (secondo i casi: giudice istruttore e Giudice Tutelare), di un Tutore, al quale è attribuita la cura della persona, la rappresentanza dell'incapace nonché il potere di amministrarne i beni. L'apertura della tutela a favore del minorenne è obbligatoria quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la potestà genitoriale (ad esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, ecc.), ed ha luogo presso il tribunale nel cui circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore (e, quindi, sostanzialmente, dove è la sua residenza o dimora abituale). La tutela a favore dell'interdetto si apre con la nomina del Tutore provvisorio o a seguito della pubblicazione (cioè deposito in cancelleria) della sentenza di interdizione.
Sono obbligati a informare il Tribunale per l'apertura della tutela: - l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore, ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti; - il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un Tutore o protutore; - il cancelliere che ha depositato in cancelleria un provvedimento da cui deriva l'apertura di una tutela; - i parenti entro il 3° grado; - la persona designata quale Tutore o protutore.
Il Tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.
Il Tutore deve: • aver cura della persona del minore o interdetto; • rappresentare il minore o interdetto in tutti gli atti civili; • amministrare i beni del minore o interdetto; • procedere alla formazione dell'inventario dei beni del minore o interdetto; • tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare.
Per il compimento di alcuni atti è necessario che il Tutore sia autorizzato dal Giudice Tutelare.
Tali atti riguardano: • gli investimenti di capitali; • l'acquisto di beni ad eccezione di quelli necessari per l'uso del minore, l'economia domestica e l'amministrazione del patrimonio; • la riscossione di capitali; • la cancellazione di ipoteche o lo svincolo da impegni; • l'assunzione di obbligazioni (salvo che le stesse riguardino spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del patrimonio); • l'accettazione o la rinunzia di eredità; • le donazioni o i legati sottoposti a pesi o a condizioni; • la stipula di contratti di locazione ultranovennali; • l'instaurazione di giudizi (ad eccezione di azioni cautelari).
Per quanto riguarda, in particolare, i capitali del tutelato, il Tutore deve investire il denaro, di regola, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi postali o bancari, in mutui ipotecari o obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, oppure nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato. Tuttavia, il giudice, sentito il Tutore e il proTutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
Per altri atti è necessaria l'autorizzazione del Tribunale, previo parere del Giudice Tutelare: • alienazione di beni (ad eccezione di frutti e mobili soggetti a facile deterioramento); • costituzione di pegni o di ipoteche; • stipula di divisioni, compromessi o transazioni.
Gli atti compiuti dal Tutore senza le necessarie autorizzazioni possono essere annullati su istanza del Tutore stesso, del minore (una volta raggiunta la maggiore età), e dei suoi aventi causa. Qualora nel patrimonio dell'incapace vi siano titoli al portatore il Tutore dovrà farli convertire in nominativi.
Il Tutore deve amministrare il patrimonio dell'interdetto con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde dei danni eventualmente arrecati. Prima che il Tutore assuma le funzioni, il Giudice Tutelare può dare, sia d'ufficio che su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine, i provvedimenti urgenti necessari per la conservazione del patrimonio. Il Tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni da completarsi entro trenta giorni, salvo proroga concessa dal Giudice Tutelare. Il Tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e presentare annualmente al Giudice Tutelare il rendiconto della gestione.
Alla cessazione dell'incarico il Tutore deve riconsegnare i beni dell'incapace e rendere il conto della tutela al Giudice Tutelare. Il rendiconto è soggetto alla approvazione del Giudice Tutelare. Il Tutore può chiedere ed ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo Tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento. Infine, il Giudice Tutelare può rimuovere dall'ufficio il Tutore che si sia reso colpevole di negligenza, abbia abusato dei suoi poteri, si sia dimostrato inadeguato ai compiti affidatigli, sia divenuto immeritevole
dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela ovvero sia divenuto insolvente. Il Giudice non può rimuovere il Tutore se non dopo averlo sentito, ma può sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela in caso di urgenza. |