Cos'è | L'inabilitazione può essere pronunciata dal tribunale, in composizione collegiale, con sentenza, nei confronti dell'infermo di mente che si trovi in uno stato di incapacità non talmente grave da far luogo all'interdizione. Sono anche causa di inabilitazione: • la prodigalità e l'abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, sempre che espongano il soggetto o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici; • il sordomutismo e la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, qualora non supportati da educazione sufficiente (la quale implica che il sordomuto o il cieco abbiano acquisito quell'esperienza del mondo esterno che le persone normali acquistano in maniera naturale e spontanea).
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Come | Nel corso dei giudizio, il giudice istruttore designato dal Presidente procede all'esame dell'inabilitando, con la presenza del Pubblico ministero e eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, recandosi al domicilio della persona incapace, se questa è impedita; sente il parere delle persone citate e può assumere, anche di sua iniziativa, ulteriori informazioni o disporre mezzi istruttori ritenuti utili ai fini del giudizio. Dopo l'esame, il giudice, se lo ritiene opportuno, può nominare un curatore provvisorio all'inabilitato.
L'assistenza Dopo la sentenza, alla persona inabilitata viene nominato dal Giudice Tutelare un curatore definitivo, con compiti di assistenza per l'effettuazione degli atti di straordinaria amministrazione. E' questa la differenza principale rispetto all'interdizione perché, contrariamente al tutore, il curatore non rappresenta l'incapace e non si sostituisce allo stesso ma lo assiste. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 6/2004, istitutiva della figura dell'Amministrazione di sostegno, non vi è più molto spazio per procedere ad inabilitazione, per cui, eccetto casi particolari, valutati caso per caso, per tutte le situazioni elencate sarà sufficiente attivare il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno davanti al Giudice Tutelare.
La revoca
L'inabilitazione può essere revocata su richiesta degli stessi soggetti che possono proporla. Il Giudice Tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.
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