Chi | La domanda di interdizione, per la quale è necessario il patrocinio di un avvocato, va presentata al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'interdicendo e può essere proposta da: • coniuge; • parenti entro il quarto grado; • affini entro il secondo grado.
Può essere avanzata anche dal Pubblico Ministero.
All'istanza vanno allegati i seguenti documenti: - Certificato di residenza; - Atto integrale di nascita (viene rilasciato dal Comune previa autorizzazione della Procura della Repubblica territorialmente competente) - Stato di famiglia - Documentazione medica (ove disponibile) |
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Come | Nel corso dei giudizio, il giudice istruttore designato dal Presidente procede all'esame dell'interdicendo, con la presenza del Pubblico ministero e eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, recandosi al domicilio della persona incapace, se questa è impedita; sente il parere delle persone citate e può assumere, anche di sua iniziativa, ulteriori informazioni o disporre mezzi istruttori ritenuti utili ai fini del giudizio. Dopo l'esame, il giudice, se lo ritiene opportuno, può nominare un tutore provvisorio all'interdicendo.
Il procedimento si conclude con una sentenza, che può essere anche di rigetto.
Gli effetti La sentenza di interdizione - pronunciata dal tribunale in composizione collegiale - produce, di regola, effetti dal giorno della sua pubblicazione (cioè dal suo deposito in cancelleria), salvo il caso in cui
si tratti di un minore non emancipato, il quale può essere interdetto solo nell'ultimo anno della minore età (la competenza, in questo caso, appartiene al Tribunale per i minorenni): in tal caso l'interdizione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età. La persona interdetta perde completamente la capacità di agire e non può più compiere alcun atto di natura personale (ad esempio: matrimonio, testamento, riconoscimento di figlio naturale) o patrimoniale.
La rappresentanza L'interdetto è rappresentato da un tutore definitivo, nominato dal Giudice Tutelare dopo la sentenza. Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l'incapace in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 6/2004, istitutiva della figura dell'Amministrazione di sostegno, si potrà procedere ad interdizione del soggetto abitualmente infermo di mente soltanto se ciò appare indispensabile per la tutela dei suoi interessi; in tutti gli altri casi, sarà sufficiente attivare il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno davanti al Giudice Tutelare.
La revoca L'interdizione può essere revocata su richiesta degli stessi soggetti che possono proporla. Il Giudice Tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.
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