Il lavoro di pubblica utilità (LPU) è ritenuto una sanzione penale sostitutiva anche se i suoi eterogenei ambiti di applicazione non ne consentono una precisa collocazione sistematica
Il LPU consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato. L'attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall'art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica. Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità. Attualmente trova applicazione anche:
L'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) può essere incaricato dal giudice di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati. Nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova l'UEPE ha il compito specifico di definire con l'imputato la modalità di svolgimento dell'attività riparativa, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle esigenze personali e familiari, raccordandosi con l'ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l'esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del giudice nel corso dell'udienza. Nel corso dell'esecuzione, l'UEPE cura l'attuazione del programma svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall'art. 72 della legge 354/1975, informa il giudice sull'adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.